Approfondimento a cura dell’Avv. Michele Borlasca, Partner dello Studio Zunarelli e Associati di Milano

L’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi ha già fatto emergere per le imprese industriali l’esigenza di investire nella filiera logistica e distributiva.

In tale contesto, è emersa la primaria necessità di garantire una organizzata catena di approvvigionamento che possa essere il più possibile insensibile a fattori esterni ed imprevedibili.

Tale ambizioso obiettivo necessita indubbiamente di una revisione in chiave contrattuale dei rapporti con i propri fornitori, primi tra tutti quelli di cui l’impresa si avvale per l’esecuzione di servizi di trasporto.

Al riguardo, vale la pena segnalare che la prassi commerciale registratasi negli ultimi anni vede le imprese non inclini a stipulare contratti scritti per i trasporti internazionali su gomma.

Tale mancanza è data, in buona parte, dalla vigenza della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (cd. CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 cui hanno aderito più di 50 Stati, ivi inclusa l’Italia.

La Convenzione disciplina in modo estremamente dettagliato la responsabilità vettoriale e le ipotesi di esonero di detta responsabilità nei casi di perdita, ritardo o danneggiamento della merce. Comunemente si ritiene irrilevante, nel contesto di un trasporto internazionale su gomma, la necessità dello strumento contrattuale tra mittente e vettore avendo già la CMR una disciplina uniforme ed organica in materia.

La descritta prassi è tuttavia foriera di possibili controversie che potrebbero veder coinvolte le imprese committenti e che non troverebbero regolazione propria nelle norme della disciplina convenzionale.

Se da un lato infatti è vero che la CMR disciplina nel dettaglio numerosi aspetti del contratto di trasporto, primo tra tutti la responsabilità del vettore, altrettanto vero è che per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nella Convenzione permangono delle zone grigie rimesse alla disciplina nazionale dei singoli Stati, ovvero dai regolamenti comunitari per quanto di competenza.

Nello specifico, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:

  • Ricorso al sub-sub-trasporto

La CMR non esclude la possibilità per il vettore di avvalersi di successivi vettori i quali, a loro volta, possono rivolgersi ad ulteriori vettori (cd. “sub sub vettore”). Ciò al di là dell’ipotesi, sempre prevista dalla Convenzione, della fattispecie della pluralità di vettori per uno stesso trasporto.

Tale circostanza, espressamente sanzionata nel nostro ordinamento nell’ambito del trasporto nazionale su gomma ma, come detto, lecita ai sensi della CMR in concreto potrebbe comportare per il committente l’impossibilità di conoscere con esattezza quali soggetti eseguono il trasporto per proprio conto ovvero di limitarne l’utilizzo.

In siffatto contesto anche eventuali sforzi in merito all’individuazione del fornitore del servizio di trasporto in termini di affidabilità e serietà potrebbero dunque essere vanificati, in quanto il servizio di trasporto, per una più tratte, sarebbe svolto da un soggetto di cui il committente ignora l’esistenza.

Come ridurre i rischi e tutelarsi?

Al contrario, attraverso lo strumento contrattuale l’impresa che intende affidare un trasporto internazionale su gomma ha la possibilità di opporre al vettore un generale divieto al sub-sub-trasporto, ovvero regolarne il ricorso valorizzando ove possibile la fidelizzazione dei subvettori con il vettore principale e con l’azienda Committente medesima.

Potrebbero così essere inserite apposite previsioni contrattuali volte ad esempio ad imporre l’obbligo di preventiva comunicazione al committente delle società sub vettrici delle quali il vettore intenda avvalersi; o ancora clausole idonee a vincolare il vettore a stipulare anch’esso contratti scritti con i sub vettori e, a questi ultimi, con gli ulteriori sub-sub-vettori, consentendosi così una completa sovrapposizione delle obbligazioni in capo a tutti gli operatori della filiera del trasporto.

  • Applicabilità della legge straniera

Ulteriore elemento di criticità in assenza di un regolamento contrattuale scritto è dato dalla legge applicabile in caso di controversie tra il committente ed i vettori e/o sub vettori.

Per eventuali azioni che esulano dall’ambito di applicazione della CMR ben potrebbe infatti trovare applicazione la legge straniera. Al riguardo si tenga presente che in base al Regolamento UE n. 593/2008 (cd. Regolamento Roma I) la legge applicabile al contratto di trasporto è quella del paese di residenza abituale del vettore.

  • Foro competente

Analogamente a quanto rilevato in tema di legge applicabile anche il foro competente, in assenza di contratto scritto, potrebbe essere fonte di forti criticità.

Classico esempio può essere dato dall’azione promossa dal cd. “sub-sub vettore” nei confronti del committente per il pagamento del nolo avanti all’autorità straniera.

L’impresa committente in tal caso potrebbe vedersi citata avanti un’autorità straniera per il pagamento del nolo da parte di un soggetto, di cui invero ignorava l’esistenza, per servizi di trasporto che la stessa aveva correttamente pagato al vettore cui si era rivolta (e che quest’ultimo aveva mancato di onorare nei confronti dei vettori di cui a sua volta si era servito).

  • Duplicazione dei costi assicurativi

La mancata conoscenza dei soggetti concretamente coinvolti nell’esecuzione del servizio di trasporto può comportare una duplicazione delle coperture assicurative.

Non avendo infatti il committente contezza delle società coinvolte nel trasporto e, conseguentemente, neppure delle eventuali polizze dalle stesse stipulate, ben potrebbe accadere che il Committente supporti dei costi per la copertura di rischi già assicurati dai vettori incaricati.

In questo contesto, la previsione di adeguati obblighi informativi all’interno del contratto di trasporto potrebbe consentire al committente di conoscere anticipatamente le coperture assicurative del vettore e dei successivi sub vettori, potendo poi contenere i costi di polizza ai soli rischi effettivamente scoperti.

Non avendo la presunzione in questa sede di voler compiutamente analizzare tutti i profili di rischio cui un’impresa potrebbe esporsi, in mancanza di contratti scritti con i vettori per l’esecuzione di trasporti internazionali su gomma, già gli esempi sopra accennati forniscono una concreta idea delle possibili criticità cui il committente si espone nel caso in cui sia assente un regolamento contrattuale.

Nell’ottica dunque di minimizzare i rischi, ottimizzare i costi ed organizzare sistematicamente la propria catena logistica e di approvvigionamento, le imprese committenti non potranno sottrarsi alla necessità di predisporre contratti scritti con i vettori di cui si avvalgono per i trasporti internazionali.

Per richiedere un approfondimento e un check-up dei rischi aziendali, invia una mail a info@smartvco.com, indicando il codice “C01”.

Il check-up è gratuito per le richieste ricevute entro il 31 luglio 2020.