Il Call-Off Stock è un sistema di gestione degli inventari in cui l’azienda fornisce il proprio stock di prodotto ad un magazzino locale del cliente (chiamato anche “deposito Call-Off Stock”), mantenendo il controllo sulla merce finché non viene utilizzata dal cliente.

Il sistema ha profili gestionali, di risk management e fiscali. Da quest’ultimo punto di vista, la dicitura “regime di call-off stock” fa riferimento a una situazione in cui un’impresa spedisce beni verso un deposito in un altro Stato membro dell’Unione Europea per un acquirente destinatario di cui si conoscono l’identità e il numero di identificazione IVA al momento del trasporto e che ha il diritto di prelevare i beni dal deposito a propria discrezione. Solo quando il cliente preleva la merce dal deposito avviene il conferimento della proprietà dei beni. La semplificazione del regime di call-off stock elimina, a favore delle imprese che trasferiscono beni tra due Stati membri in vista di una loro successiva cessione a un acquirente destinatario già noto, l’onere amministrativo collegato all’obbligo di adempiere ai requisiti IVA nello Stato membro in cui si trova il deposito. La semplificazione non riguarda invece la situazione in cui un’impresa trasferisca merci da uno Stato membro a un altro senza essere ancora a conoscenza dell’acquirente destinatario in quest’ultimo Stato membro.

Da un punto di vista normativo, il contratto di call-off stock è stato disciplinato dal d.lgs. 5 novembre 2021, n.ro 192, che ha recepito il contenuto dell’art. 17-bis della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

Con l’applicazione del Call-Off Stock, l’azienda può trasferire propri beni all’estero senza che ciò costituisca una cessione a titolo oneroso. Nello specifico:

  • il cedente italiano può trasferire i beni ad un cessionario comunitario in regime di neutralità fiscale,
  • ma il passaggio di proprietà e il relativo obbligo impositivo sussiste soltanto nel momento in cui il cliente/cessionario/depositario effettua il prelievo dei beni dal magazzino per far fronte a esigenze di rivendita o di produzione.

Il meccanismo funziona anche all’incontrario, cioè l’azienda può ricevere merce da un operatore domiciliato in altro Stato dell’Unione Europea con il passaggio di proprietà che avviene al momento dell’utilizzo:

  • soltanto il prelievo dal deposito fatto dal cliente italiano identifica l’acquisto intracomunitario,
  • con l’obbligo di osservare gli obblighi in materia, senza che l’operatore comunitario debba ivi richiedere l’attribuzione della locale partita IVA.

Come si può intuire, per un’azienda valutare che cosa implichi adottare il Call-Off Stock non è semplice.

Ci sono alcuni passaggi valutativi necessari, su cui conviene farsi supportare dalla consulenza specialistica. La prima parte è di analisi della situazione di partenza (assessment dell’as-is):

  • l’analisi dei contratti di fornitura e di approvvigionamento con fornitori terzi
  • l’analisi delle polizze assicurative societarie (furto e incendi del magazzino, Business Interruption, …) e del trasferimento del rischio
  • la verifica del magazzino logistico in uso (metratura, merci stoccate, logistica, trasporti)
  • l’analisi dei flussi di approvvigionamento dei prodotti oggetto di Call-Off Stock (trasporti, procedure di approvvigionamento, rapporti con gli spedizionieri, …).

La seconda parte di attività riguarda invece tutta una serie di verifiche e di azioni necessarie per adottare il regime di Call-Off Stock:

  • l’analisi e la definizione del contratto di Call of Stock e dell’istituto di deposito doganale
  • la verifica della possibilità di istituire un deposito doganale all’interno del deposito logistico in uso
  • la verifica della possibilità di istituire un deposito doganale presso un magazzino di terzi
  • le eventuali modifiche/integrazioni da operare sulle polizze in caso di istituzione di un deposito doganale.

Spesso gli specialisti sono coinvolti anche per le attività di transizione (execution):

  • modifiche agli accordi con fornitori precedentemente individuati per la negoziazione del Call-Off Stock
  • istituzione del deposito doganale.

È importante osservare che il Call-Off Stock si differenzia dal consignment stock (o consegna in conto deposito). Il consignment stock, infatti, si adotta quando le merci spedite all’estero non siano già state “assegnate” ai clienti finali.

La fornitura in consignment stock è normata da un contratto che prevede la gestione delle scorte da parte del fornitore a vantaggio del cliente finale. Mediante questa tecnica, il fornitore spedisce la propria merce in conto deposito presso un magazzino terzo, o presso il magazzino dello stesso cliente finale, senza che questi ne acquisti la proprietà. Il cliente finale acquisterà la proprietà dei beni solo nel momento in cui decida di prelevarli dal magazzino a seconda delle proprie necessità.

Il consignment stock presenta alcuni vantaggi per le due aziende. Il cliente:

  • ha minori costi di gestione dell’attivo immobilizzato (i prodotti non sono di sua proprietà fino a quando non decide di prelevarli)
  • usufruisce di un lead time di rifornimento annullato (i prodotti sono sempre disponibili)
  • si assicura una stabilità di fornitura.

Il fornitore, invece:

  • evita di accumulare stock presso i propri magazzini (ha bisogno di minori spazi per le scorte)
  • acquisisce un controllo effettivo sullo stato delle vendite (diminuisce l’effetto Forester)
  • ha la possibilità di ottimizzare l’invio delle merci
  • si assicura un rapporto a lungo termine con il cliente.

Bisogna annotare che la sospensione del trasferimento effettivo della merce dura al massimo 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati.

 

Come saperne di più?

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