Dal prossimo mese di settembre i vigenti contratti relativi alla fornitura dei buoni pasto saranno soggetti agli adeguamenti previsti dall’entrata in vigore della Legge n. 193/2024 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”. Nello specifico detta legge, che stabilisce una commissione massima del 5% che gli esercenti potranno corrispondere alla Società emettitrice, comporterà una riduzione dello sconto sul valore nominale dei ticket.

L’impatto della nuova norma non è trascurabile, considerato il largo impiego di buoni pasto che le aziende fanno, come servizio sostitutivo di mensa e strumento di welfare.

Dal punto di vista fiscale nel 2025, come definito dalla Legge di Bilancio 2020, c’è una differenza sostanziale tra i buoni pasto cartacei e digitali, in quanto i primi rimangono detassati fino alla soglia dei 4 euro giornalieri, mentre i buoni pasto digitali sono esenti da tassazione fino a 8 euro giornalieri. Questo significa che fino a quelle soglie, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Prima dell’introduzione del tetto (5%) alla commissione richiesta agli esercenti convenzionati, la percentuale riconosciuta era notevolmente maggiore.

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Recita infatti così l’art. 37 (Disposizioni in materia di buoni pasto):Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale, l’articolo 131, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell’ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.

Conseguentemente, gli accordi di cui al primo periodo prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.

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Le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del comma 1 sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dal medesimo comma.

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Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:

  • a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli esercenti che alla medesima data non sono vincolati da alcun accordo con imprese emittenti;
  • a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

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Per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano l’impresa emittente ai committenti datori di lavoro:

a) per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 3, lettera b), comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

b) fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri, in deroga all’articolo 1671 del codice civile.

 

A tale proposito i fornitori stanno inviando ai clienti le comunicazioni standard nelle quali segnalano quanto sopra, unitamente alle nuove condizioni che applicheranno a seguito di detta legge.

 

Al fine di non perdere potenziali benefici economici, proponiamo alle aziende interessate di pianificare una videocall con i nostri tecnici per acquisire informazioni inerenti al processo di analisi, finalizzato all’individuazione di possibili ottimizzazioni.

 

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