Il 1° gennaio 2023 sono entrati in vigore in Austria i nuovi obblighi sugli imballi, relativi al sistema EPR (Extended Producer Responsibility): il principio della responsabilità estesa secondo il quale il produttore è tenuto a farsi carico della corretta gestione dell’imballaggio quando questo diventa rifiuto.

Le principali novità di rilievo relative alla recente modifica della Verpackungsverordnung 2014 riguardano in particolare l’obbligo di nominare un rappresentante autorizzato e l’estensione dell’obbligo di iscrizione ad una PRO (Producer Responsibility Organizations) anche per imballaggi B2B, non essendo più consentito il recupero diretto da parte dell’operatore.

Il rappresentante autorizzato

Secondo la Direttiva 851/2018, dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio nominare un rappresentante autorizzato con sede in Austria per le aziende estere che non hanno alcuna rappresentanza sul territorio. Nelle transazioni B2B, se il cliente austriaco adempie agli obblighi previsti dalla normativa, l’azienda straniera venditrice con sede in UE non è tenuta alla nomina di un rappresentante autorizzato, salvo diverso accordo tra le parti: infatti la legge impone di dichiarare se gli obblighi EPR siano già stati assolti a monte o a valle nella filiera.

L’iscrizione alla PRO

È entrato in vigore l’obbligo di iscrizione ad una PRO anche nel caso di imballaggi B2B, a cui si accompagna un dovere di reporting periodico, commisurato alla quantità di imballaggi immessi sul mercato. Sono previste alcune eccezioni, ad esempio nel caso in cui gli imballaggi siano riutilizzabili o vengano consegnati a grandi punti di accumulo.

I marketplace digitali

È stato introdotto per i marketplace un obbligo di verifica del rispetto degli adempimenti in tema di EPR nei confronti dei venditori che operano sulla loro piattaforma. Nel caso in cui il venditore non garantisce l’adempimento di tali obblighi, deve essere escluso dal marketplace.

L’allocazione degli imballi ai relativi gruppi

Ogni singolo prodotto deve essere assegnato a uno dei 47 gruppi di prodotti (AT 01, …, AT 47) come definito nell’ordinanza sulla classificazione degli imballaggi.

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UNSPSC: 24120000